Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. Attualmente sono operanti nel nostro ordinamento tre diversi strumenti di accesso alle informazioni detenute dalle amministrazioni.
1) ACCESSO DOCUMENTALE (art. 22 della legge n. 241/1990 e s. m. i.)
Può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l’accesso. La finalità è la conoscenza dei documenti necessari per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti. Il richiedente, pertanto, è colui che vanta un interesse concreto e ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta
2) ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i.)
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art. 5, c.1). E’ finalizzato a rimediare la mancata pubblicazione sui siti web della pubblica amministrazione. Chiunque può avanzare la richiesta di accesso civico semplice senza obbligo di motivazione.
3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i.)
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c.2), con il limite della tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge. Consente la conoscenza di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Chiunque può avanzare la richiesta di accesso civico generalizzato senza obbligo di motivazione.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
La determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro, aggiornato con cadenza almeno trimestrale, delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.