Iseeu Parificato A.A. 2026/2027

Guida all’Attestazione ISEEU Parificato — A.A. 2026-2027

Se sei uno studente (italiano o straniero) non residente in Italia, oppure sei uno studente straniero residente in Italia ma non autonomo (con il nucleo familiare residente all’estero), per poter richiedere l’accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario per l’a.a. 2026-2027 devi essere in possesso di un’Attestazione ISEEU parificato.

Per ciascun componente del nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell’ISEE, è necessario fornire informazioni specifiche. Di seguito sono elencati i principali documenti da presentare, i quali devono rispettare le seguenti regole temporali:

  • Per la composizione del nucleo familiare: la documentazione deve essere rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2026.

  • Per i redditi e i patrimoni (mobiliari e immobiliari): la documentazione deve riferirsi all’anno solare 2024 (due anni precedenti).

Elenco dei Documenti Richiesti

1. Dati Anagrafici

  • Codice Fiscale Italiano dello studente e di tutti i componenti del nucleo familiare (se in possesso).

  • Documento d’identità o passaporto in corso di validità (del solo dichiarante/studente).

  • Documentazione attestante la composizione del nucleo familiare estero (rilasciata dopo il 01/01/2026).

  • Matricola universitaria / Numero di iscrizione al Conservatorio.

2. Redditi relativi all’anno 2024

🇮🇹 Per i redditi prodotti in ITALIA (se presenti):

  • Modello 730 e/o Modello Redditi Persone Fisiche (ex UNICO) presentati nel 2025 (relativi all’anno 2024).

  • Certificazione Unica (CU 2025) rilasciata dal datore di lavoro per le attività lavorative svolte nel 2024.

  • Borse di studio, dottorati e assegni di ricerca percepiti nel 2024: è richiesta l’attestazione dell’ente erogatore.

  • Certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali (Voucher/Lavoro autonomo occasionale).

Per i redditi prodotti all’ESTERO:

  • Dichiarazione/Certificazione dei redditi dell’anno 2024 di ciascun componente della famiglia. Il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno 2024.

  • Nota obbligatoria: qualora uno o più componenti di età superiore o uguale a 18 anni non abbiano percepito alcun reddito nell’anno 2024, è comunque obbligatorio presentare una dichiarazione ufficiale di assenza di reddito.

  • Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE): Certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero o dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero di residenza.

3. Beni Immobili (Fabbricati e Case) riferiti all’anno 2024

  • Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31/12/2024: documentazione ufficiale attestante il valore degli immobili detenuti all’estero (espressa in mq o valore commerciale), oppure un certificato di assenza di proprietà immobiliari per ogni membro del nucleo di età superiore o uguale a 18 anni.

  • Contratto di locazione regolarmente registrato (se il nucleo familiare risiede in affitto all’estero o in Italia), con indicazione del valore del canone mensile o annuo attuale.

4. Patrimonio Mobiliare riferito al 31/12/2024

Per il patrimonio posseduto in ITALIA:

  • Depositi, Libretti e Conti Correnti bancari e postali: Saldo al 31/12/2024 e Giacenza Media Annua 2024.

  • Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (valore nominale al 31/12/2024).

  • Contratti di assicurazione sulla vita (valore dei premi versati alla data del 31/12/2024).

  • Per ogni rapporto finanziario in Italia è necessario indicare: Numero di conto corrente, codice operatore finanziario, data di inizio e fine del rapporto finanziario nel corso del 2024.

 Per il patrimonio posseduto all’ESTERO:

  • Depositi e conti correnti esteri: Saldo al 31/12/2024.

  • Titoli, dividendi, partecipazioni azionarie estere possedute al 31/12/2024.

  • Patrimonio netto al 31/12/2024 di eventuali aziende o imprese possedute all’estero.

Regola per la documentazione estera: Tutti i documenti sopra elencati devono essere rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi/patrimoni sono stati prodotti, devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati (o apostillati) per i Paesi extra UE, secondo le regole sotto riportate.

Regole per la Legalizzazione dei Documenti stranieri

Le modalità di legalizzazione cambiano a seconda del Paese di provenienza, suddiviso in 4 macro-aree:

AREA A: Paesi esenti da legalizzazione e traduzione giurata

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda/Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

AREA B: Paesi esenti da timbro consolare, ma con obbligo di “Apostille”

Ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961, i documenti rilasciati dalle autorità locali di questi Paesi sono esenti da legalizzazione presso l’Ambasciata italiana, ma devono obbligatoriamente recare il timbro Apostille: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Canada, Cile, Cina, Colombia, Isole Cook, Costa Rica, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Figi, Georgia, Gran Bretagna (e Isola di Man), Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Islanda, Israele, Giamaica, Giappone, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Namibia, Nicaragua, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Repubblica di Corea (Sud), Repubblica di Moldavia, Federazione Russa, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Arabia Saudita, Serbia, Seychelles, Singapore, Sudafrica, Suriname, Svizzera, Tagikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.

AREA C: Studenti provenienti da paesi particolarmente poveri

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri (individuati dal Decreto Ministeriale MUR vigente), la valutazione della condizione economica si basa su una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine. Questa deve attestare che lo studente non appartiene a una famiglia di noto alto reddito e di elevato status sociale: Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica del Congo, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

AREA D: Tutti gli altri Paesi (Non inclusi nelle aree A, B, C)

Per tutti i Paesi non menzionati sopra, la legalizzazione deve essere effettuata obbligatoriamente tramite l’Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese di origine, unitamente alla traduzione conforme in lingua italiana.

Status Speciali e Deroghe Umanitarie

Rifugiati politici, apolidi e beneficiari di protezione sussidiaria

Per gli studenti che hanno ottenuto ufficialmente lo status di rifugiato politico, apolide o protezione sussidiaria in Italia, non è richiesta alcuna documentazione del Paese di provenienza. Tali studenti possono richiedere un normale ISEE-INPS (Ordinario) riferito ai soli redditi e patrimoni eventualmente posseduti in Italia, allegando copia della certificazione del proprio status.

Studenti ucraini con protezione temporanea o visto per studio

In virtù delle deroghe vigenti legate allo stato di emergenza, gli studenti ucraini titolari di protezione temporanea o di permesso di soggiorno per motivi di studio possono ottenere l’ISEE Parificato calcolato sui soli redditi e patrimoni posseduti in Italia (se esistenti), senza necessità di presentare la documentazione patrimoniale o reddituale dell’Ucraina. Sarà sufficiente presentare il proprio permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta in fase di appuntamento al CAF.

Casi particolari: Paesi con accertate difficoltà nel rilascio di documenti

Per l’A.A. 2026/2027, gli studenti provenienti dai seguenti Paesi in situazioni di crisi interna possono richiedere la documentazione reddituale/patrimoniale direttamente alle rispettive rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia, provvedendo successivamente alla legalizzazione del documento presso la Prefettura italiana competente: Afghanistan, Algeria, Camerun, Etiopia, Gambia, Guinea, Iran, Libano, Liberia, Nepal, Nigeria, Sudan, Sud Sudan, Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe.